La somministrazione ai soci

Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari”.

L’agevolazione si applica quindi alle associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS che fanno parte, in quanto aderenti, di enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che, si ritiene, abbiano almeno cento soci (come Arci Nazionale)

L’attività di somministrazione non deve essere pubblicizzata. Sussiste il divieto di avvalersi di strumenti di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati. L’attività non può essere pubblicizzata attraverso i social o il sito internet dell’associazione, a meno che non sia comunicata in aree accessibili esclusivamente ai soci.

Minori di 18 anni

Per il DL.n.14 del 20/02/2017 sussiste il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, di ogni gradazione, nei confronti di minori di anni 18.

La Ristorazione ai soci

La somministrazione di pasti è ben diversa dalla somministrazione di bevande. È difatti considerata attività commerciale ancorché diretta ai soci, salve le eventuali agevolazioni applicabili nel caso in cui l’attività sia realizzata nell’ambito di occasionali attività di raccolta fondi.