Bilanci e contabilità

Ogni anno l’associazione deve stilare il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa (a seconda dei casi specificati successivamente). Tali documenti indicano e riassumono i valori economici complessivi dell’anno d’esercizio precedente.

Lo statuto di un’associazione può (non è obbligatorio) anche prevedere l’adozione di un bilancio previsionale, che indica le previsioni di entrate ed uscite dell’associazione per l’anno in corso.

Tali documenti devono essere approvati dal direttivo e, successivamente, dall’assemblea dei soci entro il 30 Aprile di ogni anno, salvo la possibilità di approvarlo successivamente in caso di motivate situazioni che non ne hanno consentito prima l’adozione.

Rendiconto per cassa

Il “bilancio consuntivo” può esser redatto per cassa (Rendiconto per cassa): rappresenta le entrate e le spese effettivamente riscosse e pagate nel periodo d’esercizio, a prescindere dal momento in cui sono sorti i diritti di credito e le obbligazioni di pagamento.

Tale modello considera quindi solo le entrate e le uscite nel momento dell’esercizio in cui si sono manifestate a prescindere dall’anno d’esercizio a cui si riferiscono.

Possono adottare tale modello le associazioni con ricavi, proventi o entrate inferiori a 220.000 €.

Bilancio per competenza

L’adozione di tale modello è obbligatorio per associazioni con ricavi o entrate annuali pari o superiori a 220.000 €. 

Nel caso il bilancio consuntivo venga, o debba esser, redatto per competenza, modalità che include le transazioni nel periodo di imposta a cui queste si riferiscono indipendentemente dal momento in cui i pagamenti si verificano, sarà necessario stilare anche una RELAZIONE DI MISSIONE (un complesso documento che descrive non solo gli aspetti economici ma anche le scelte gestionali assunte rispetto alle attività gestionali attraverso dati quantitativi che riportano i risultati dell’attività svolta).

Il riferimento normativo per l’adozione della relazione di missione è l’articolo 13 comma 1) del D.Lgs. 117/2017.

Bilancio sociale

Per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, e per le Imprese Sociali, è prevista l’obbligatorietà di redigere il BILANCIO SOCIALE.

Gli Enti del Terzo Settore, sottoposti a contabilità ordinaria o comunque all’obbligo di redazione del Bilancio Sociale, devono riferirsi alle Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le “Attività Diverse”

Le attività diverse sono quelle attività che, indipendentemente dalla connessione con l’attività di interesse generale, ed ove il loro svolgimento sia previsto a statuto, sono esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS (Carattere strumentale delle attività diverse).

Si tratta di attività concepite come uno strumento di auto-finanziamento dell’ente.

Il carattere secondario delle attività diverse sussiste quando, in ciascun esercizio, alternativamente, i relativi ricavi non siano superiori:

  • al 30% delle entrate complessive dell’ente.
  • oppure al 66% dei costi complessivi dell’ente. Rientrano nei costi anche quelli figurativi:● volontari iscritti nel registro (da calcolarsi applicando a ciascuna ora di attività di volontariato effettivamente prestata la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 51, d.lgs. 81/2015)
    ● servizi gratuiti stimati secondo il “valore normale”

L’organo di amministrazione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (art. 13 co. 6 del DLgs. 117/2017). Ciò significa che tali attività dovranno essere descritte ed esplicate nella loro natura e che dovrà essere stabilito quale dei due principi legislativi è stato utilizzato per definirne il carattere secondario (se quello del 30% delle entrate, indicato nella lettera a dell’art 3 comma 1, oppure quello del 66% dei costi della lettera b).

Il mancato rispetto dei predetti limiti deve essere segnalato al RUNTS, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente.

In tal caso, nell’esercizio successivo, l’ente è tenuto a recuperare la differenza.

La mancata comunicazione o il mancato rispetto dell’obbligo di “rientro” determina la cancellazione dal RUNTS, con conseguente perdita della qua­lifica di ETS.

Esempio di dichiarazione da allegare in calce al rendiconto:

Documentazione del carattere strumentale e secondario delle attività diverse (art. 13, c. 6 del CTS)

Si precisa che le attività diverse di cui al punto B delle entrate del rendiconto dell’anno X, sono da considerarsi a carattere secondario. Nello specifico fanno riferimento a XXX.

Ai fini dell’art 3 Comma 1 lettera (indicare se A o B) del DM 107/2021 si conferma che le entrate da attività diverse sono (Se lettera A) inferiori al 30 per cento delle entrate complessive dell’ente / (Se lettera B) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

I costi figurativi

I costi figurativi sono quelli che non generano un costo dal punto di vista delle scritture contabili. Le ore di volontariato possono essere cosi inserite in tale voce, ove però adeguatamente e oggettivamente rilevate (Vedi sezione dedicata)

Il servizio di contabilità

I circoli possono scegliere di farsi assistere dal servizio contabile e fiscale IN-ORDINE, di Arci Lombardia, che consente a tariffe vantaggiose per i circoli Arci, di esser guidati nelle pratiche contabili e negli adempimenti fiscali specifici per il terzo settore.