La raccolta pubblica fondi

La raccolta pubblica di fondi è “il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva” (art. 7, c. 1 del Cts).

Le risorse raccolte devono essere destinate a finanziare le attività di interesse generale, e non per finanziare le “attività diverse di cui all’art. 6”

La raccolta fondi può essere svolta “anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore”.

Può quindi avvenire sia attraverso l’erogazione liberale di denaro o beni, sia tramite il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell’associazione di beni o servizi di modico valore.

Per le raccolte pubbliche di fondi occasionali i rendiconti delle singole attività devono essere allegati al bilancio d’esercizio o al rendiconto per cassa e depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Da tenere in considerazione in analogia e ai fini dell’applicazione fiscale, la disciplina prevista per le associazioni sportive prevista dall’Art. 25 comma 2 legge 133 del 13.05.1999:

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.