Compensi ad amministratori, controllori, associati

Se si hanno ricavi annui superiori a 100.000 è obbligatoria la pubblicazione sul sito, proprio o della rete associativa, dei compensi erogati nei confronti degli organi di amministrazione, di controllo e nei confronti degli associati (cfr nota MLPS 293/2021) entro il 30 giugno di ogni anno.

“Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

Le informazioni sui compensi di cui all’art. 14, comma 2 … costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima sul sito internet dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce.

Non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogni qualvolta sarà possibile diffondere un’informativa valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (ad es. specificando il trattamento previsto tanto per i componenti dell’organo di controllo quanto la maggiorazione spettante al presidente stesso; oppure individuando tra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse).

Si ritiene invece del tutto insufficiente (in quanto non caratterizzata da livelli di trasparenza in linea con le previsioni di legge) la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione.

Ugualmente dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” (ad esempio parametrata ai giorni in cui un determinato organo si riunisce) o di “rimborso spese” (in questo caso, trattandosi di somme attribuite a fronte di spese documentate potrà essere sufficiente individuare il numero dei beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti)

  • Esempio modulo pubblicazione contributi

Pubblicazione contributi pubblici ricevuti

In caso di contributi pubblici ricevuti per importo superiore a 10.000 € vige l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti entro il 30 Giugno di ogni anno.

L’obbligo in questione si applica agli enti che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte delle pubbliche amministrazioni, società in controllo pubblico, enti con bilancio superiore a 500mila euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Tale pubblicazione deve avvenire entro il 30 Giugno dell’anno successivo al ricevimento.

Eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.

I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”. Si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato o ad un prezzo calmierato (in conformità al Dcc 78 del 20.12.2012) dalla pubblica amministrazione.

in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione.

Il limite dei 10.000 euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  4. data di incasso;
  5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

I contributi ricevuti vanno pubblicati sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. Se non si disponesse di un sito internet è possibile utilizzare la pagina Facebook o il sito internet della rete associativa alla quale l’associazione aderisce.

Le somme ricevute per il 5X1000, non sono da considerare nei contributi pubblici e non vanno quindi conteggiate nei 10.000 euro (circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021).

SANZIONI:

In caso di mancata pubblicazione è prevista una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 €, oltre la sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione.

Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza che sia avvenuto il pagamento della sanzione e la pubblicazione verrà applicata l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

Tale controllo spetta ai soggetti erogatori del contributo oppure all’amministrazione controllante competente in materia.