Aggiornamenti del RUNTS

Ogni associazione iscritta la RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è tenuta, esclusivamente in via telematica, ad aggiornare le informazioni sul portale del Ministero oltre a depositare con regolarità determinati documenti.

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore riservata agli Enti di Terzo Settore (ETS) come specificato dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Variazione di documentazione

Ogni associazione iscritta la RUNTS è tenuta, esclusivamente in via telematica, ad aggiornare le informazioni sul portale del Ministero oltre a depositare con regolarità determinati documenti.

Le informazioni potranno esser inserite ENTRO 30 GIORNI DALL’AVVENUTA VARIAZIONE dal presidente o dai soggetti indicati come legittimati sul portale (può esser fatta anche dal Comitato Provinciale di Arci ove sia stata conferita delega ad operare). Sarà sempre necessario accedere con Spid, caricare i documenti in formato PDF/A e firmare le distinte create dal portale con firma digitale.

  • 1

    Modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto

  • 2

    Nuovo Bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, ove previsto, il bilancio sociale. Questi documenti dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

  • 3
    Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione.
  • 4
    i provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
  • 5
    Comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente (entro i 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui essa si è verificata);
  • 6

    Altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento, comprese quelle indicate dall’art.20, c.1, lett. f) del decreto Runts;

  • 7

    Eventuale dichiarazione di accreditamento al registro del 5 per mille, se questa è stata richiesta e ottenuta successivamente all’iscrizione.

Le modifiche ai punti 1 e 3 acquistano efficacia nei confronti dei terzi solo a seguito dell’iscrizione nel RUNTS. In mancanza sono opponibili solo se si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Riduzione del numero di associati oltre le 7 persone fisiche

In caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti di legge (meno di 7 persone fisiche), l’informazione va aggiornata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento (se non riescono ad integrare il numero entro un anno l’ente è cancellato dal Runts, a meno che non formuli richiesta di iscrizione in un’altra sezione).

Aggiornamento annuale degli associati, dei volontari e dei lavoratori

Entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre precedente, vanno aggiornati i seguenti numeri:

  • Degli associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per numero di persone fisiche ed identificativi di enti non persone fisiche (specificando per questi ultimi in quale sezione del Runts sono iscritti);

  • Dei lavoratori dipendenti o subordinati

  • Dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;

  • Dei volontari degli enti aderenti di cui l’associazione eventualmente si avvale.

Conseguenze in caso di inadempimento

Il rappresentante legale o gli amministratori dell’ente sono responsabili dell’inadempimento relativo alla trasmissione degli atti, documenti e informazioni.

Nel caso in cui la trasmissione di atti e di informazioni avvenga oltre i termini di legge, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, aumentata di un terzo se riguarda l’omesso deposito dei bilanci.

In caso di inadempimento, il competente ufficio del Runts diffida l’ente ad adempiere, assegnandogli un termine non superiore a 180 giorni ed avvisandolo che, in caso di mancata ottemperanza, l’ente sarà cancellato dal registro.