Aggiornamenti del RUNTS

Ogni associazione iscritta la RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è tenuta, esclusivamente in via telematica, ad aggiornare le informazioni sul portale del Ministero oltre a depositare con regolarità determinati documenti.

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore riservata agli Enti di Terzo Settore (ETS) come specificato dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Variazione di documentazione

Ogni associazione iscritta la RUNTS è tenuta, esclusivamente in via telematica, ad aggiornare le informazioni sul portale del Ministero oltre a depositare con regolarità determinati documenti.

Le informazioni dovranno esser inserite ENTRO 30 GIORNI DALL’AVVENUTA VARIAZIONE dal presidente o dai soggetti indicati come legittimati sul portale (può esser fatta anche dal Comitato Provinciale di Arci ove sia stata conferita delega ad operare). Sarà sempre necessario accedere con Spid, caricare i documenti in formato PDF/A e firmare le distinte create dal portale con firma digitale.

  • 1

    Modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto

  • 2
    Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione.
  • 3
    i provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
  • 4
    Comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente (entro i 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui essa si è verificata);
  • 5

    Altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità (Art 20 lettera f) decreto Runts);

  • 6

    Eventuale dichiarazione di accreditamento al registro del 5 per mille, se questa è stata richiesta e ottenuta successivamente all’iscrizione.

Le modifiche ai punti 1 e 3 acquistano efficacia nei confronti dei terzi solo a seguito dell’iscrizione nel RUNTS. In mancanza sono opponibili solo se si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Riduzione del numero di associati oltre le 7 persone fisiche

In caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti di legge (meno di 7 persone fisiche), l’informazione va aggiornata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento (se non riescono ad integrare il numero entro un anno l’ente è cancellato dal Runts, a meno che non formuli richiesta di iscrizione in un’altra sezione).

Aggiornamento annuale degli associati, dei volontari, dei lavoratori e deposito dei bilanci

Entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre precedente, vanno aggiornati i seguenti numeri:

  • Nuovo Bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, ove previsto, il bilancio sociale e la relazione di missione.
  • Degli associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per numero di persone fisiche ed identificativi di enti non persone fisiche (specificando per questi ultimi in quale sezione del Runts sono iscritti);

  • Dei lavoratori dipendenti o subordinati

  • Dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;

  • Dei volontari degli enti aderenti di cui l’associazione eventualmente si avvale.

Conseguenze in caso di inadempimento

Il rappresentante legale o gli amministratori dell’ente sono responsabili dell’inadempimento relativo alla trasmissione degli atti, documenti e informazioni.

Nel caso in cui la trasmissione di atti e di informazioni avvenga oltre i termini di legge, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, aumentata di un terzo se riguarda l’omesso deposito dei bilanci.

In caso di inadempimento, il competente ufficio del Runts diffida l’ente ad adempiere, assegnandogli un termine non superiore a 180 giorni ed avvisandolo che, in caso di mancata ottemperanza, l’ente sarà cancellato dal registro.

La cancellazione dal registro comporta l’impossibilità di utilizzare il regime fiscale di favore per gli ETS e quindi non si potranno più considerare “non commerciali” (de-commercializzate) le quote ottenute dai propri associati per la partecipazione alle attività istituzionali. Tali attività dovranno quindi esser considerate come Commerciali. L’impossbilità di godere delle riduzioni ed esenzioni delle imposte indirette (registro, bollo, di successione e donazione) e locali (IMU e TASI) previste dall’art 82 del CTS; l’impossibilità per i donatori di utilizzare le detrazioni o deduzioni fiscali indicate all’art 83 del CTS; l’impossibilità di usare la procedura agevolata per acquisire la personalità giuridica.