I Volontari

Sono volontari del circolo coloro che dedicano il proprio tempo e le proprie competenze alla realizzazione di attività dell’associazione, senza percepire alcun compenso nel corso dell’anno solare in cui il volontario è ritenuto tale (Fermo restando i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate).
 
In relazione ai lavoratori retribuiti interni all’associazione, l’articolo 36 del CTS (ammettendo che le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati) specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

“Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”. [Art. 18 c.1 CTS]

I soci volontari devono quindi essere appositamente assicurati ai sensi dell’art.18 della riforma. L’assicurazione è attivabile in convenzione con Arci Nazionale comunicando ai nostri uffici “Nome, Cognome e numero di tessera” del socio che si intende assicurare come volontario.

Il costo per ogni attivazione è di 8 €. La copertura assicurativa è legata alla durata di validità della tessera Arci su cui è stata attivata.

Il Registro Volontari

“Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”. [Art 17 c.1 CTS]

Il Registro Volontari, è quel libro in cui devono essere registrati tutti i nominativi dei volontari non occasionali che prestano servizio nell’associazione.

Prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale.

Non esistono disposizioni di legge per quanto riguarda la durata della conservazione dei libri soci e verbali tuttavia, se non altro ai fini della conservazione della memoria storica dell’associazione, se ne consiglia la conservazione per tutta la durata in vita del Circolo.

I circoli aderenti dovranno inoltre compilare obbligatoriamente sul Portale Arci del Tesseramento i dati relativi ai volontari, al fine di gestire il proprio registro volontari online, nonché consentire il computo del “numero dei volontari degli enti aderenti” per i livelli associativi sovraordinati.

La valorizzazione delle ore di volontariato

La sezione del bilancio “costi figurativi” può essere compilata inserendo le ore di volontariato svolte nell’anno dai volontari iscritti a registro.

Tale compilazione è consigliata per far emergere concretamente l’apporto e la prevalenza del volontariato nell’ente, ma se effettuata è necessario utilizzare criteri di valutazione coerenti e redigere un metodo adeguato e oggettivo di rilevazione dei costi e dei proventi figurativi. 

In tale caso è quindi fondamentale avere un adeguato ed oggettivo sistema di rilevazione delle presenze dei volontari e che tali volontari siano assicurati ed iscritti a registro.

Per valutare il costo orario, il lavoro svolto dai volontari viene valutato in base alla retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2015.

Il diritto all’orario flessibile

Per i volontari che hanno documentati impegni di volontariato, sia in aziende pubbliche che private, è possibile concedere il beneficio dell’orario di lavoro flessibile alle condizioni indicate dall’art. 17, co.6 del D.Lgs.117/2017.

“I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.”

È necessario dunque il recepimento del principio nei contratti collettivi di categoria e che vi sia compatibilità con l’organizzazione aziendale.