Compensi agli artisti

L’artista, generalmente, svolge un attività classificabile tra quelle di lavoro autonomo (Art 2222 cc).

Ove l’attività svolta sia effettivamente quella artistica e remunerata, bisogna differenziare il caso in cui tale attività si svolga

  • In modo occasionale, oppure
  • In modo abituale anche se in forma non necessariamente esclusiva.

L’attività occasionale dell’artista

Se occasionale è considerato un “privato” e fiscalmente, al pagamento per la prestazione, è tenuto al rilascio di una ricevuta non fiscale (applicando una marca da bollo da 2,00 €, qualora l’importo riportato superi i 77,46 €). Tale marca serve a certificare il compenso ricevuto e la ricevuta di ricezione del compenso è quietanza del pagamento. Nella dichiarazione dei redditi tale compenso deve essere incluso nella categoria dei redditi diversi (ex art. 67 del TUIR). 

Se l’artista produce un reddito imponibile per prestazioni occasionali, ha l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali in regime della gestione ex Enpals (con la percentuale del 9,19% che sarà trattenuta e versata da parte del committente della prestazione professionale, assieme alla ritenuta d’acconto). 

L’attività abituale

Se l’attività dell’artista sia abituale (assolvendo ai requisiti dell’abitualità e professionalità) si produce un reddito da lavoro autonomo e l’artista sarà tenuto all’emissione di fattura.

Il musicista abituale è obbligato all’iscrizione alla gestione contributiva ex Enpals, in qualità di lavoratore autonomo esercente attività musicale.

Tale iscrizione da diritto a richiedere il certificato di agibilità, che deve essere chiesto dal musicista prima dello svolgimento dello spettacolo, a compilare la denuncia contributiva e versare, con modello F24, i contributi in maniera autonoma. Il musicista deve avere un codice di identificazione e deve aver consegnato alla Sede Inps territorialmente competente il mod. 032/AUT (circolare n. 17 del 2004).

Esclusioni dall’obbligo contributivo

Sono esonerate dal certificato di agibilità le sole esibizioni musicali dal vivo rese nell’ambito di spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, effettuate da giovani fino a 18 anni, studenti fino a 25 anni, soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale, nel medesimo periodo di svolgimento delle prestazioni citate, sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, purché la retribuzione annuale lorda percepita per tali esibizioni (che vengono considerate attività marginale) non superi l’importo di €. 5.000.

Tale esonero è facoltativo per il lavoratore che deve anche in tal caso autocertificare al committente la sussistenza dei requisiti per l’esenzione.

L’esclusione dall’obbligo contributivo opera anche con riferimento ad associazioni di promozione sociale purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.