L’iscrizione al RUNTS

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non è un obbligo e cui ciascun ente è chiamato a valutare la propria iscrizione al registro che comporta l’assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

Tale status consente un pieno godimento della disciplina di favore indicata dal codice del terzo settore, ma comporta anche una maggiore attenzione al rispetto delle formalità richieste (come l’adeguamento del proprio statuto a quanto previsto dal Codice; il rispetto dei modelli e delle prescrizioni per la redazione del bilancio/rendiconto e l’aggiornamento delle informazioni relative al proprio ente sul portale Runts).

Gli Enti NON ISCRITTI al RUNTS

La disciplina di un ente non iscritto nel RUNTS rimane quella indicata nel Codice Civile e viene quindi qualificato come semplice associazione, fondazione o altro ente.

Dal punto di vista fiscale l’ente non iscritto al RUNTS è soggetto alla disciplina fiscale del TUIR per gli enti non commerciali ma non può beneficiare delle agevolazioni e del rapporto con la pubblica amministrazione che viene invece previsto dal Codice del Terzo Settore per gli enti iscritti al Runts.

Non è possibile per un ente non iscritto:

  • Qualificarsi come Ente del Terzo Settore. Un’improprio utilizzo di tale qualifica comporta una sanzione amministrativa prevista dall’art. 91 del CTS (da 5.000 € a 20.000 €).
  • Usufruire dell’esenzione o delle riduzioni delle imposte indirette (registro, bollo, donazione…) e locali (IMU e TASI) previste dall’art 82 del Codice;
  • Applicare alle proprie attività le disposizioni fiscali di favore previste dall’art 79 del Codice del Terzo Settore a fini di imposte dirette. Da sottolineare che non sono considerate come “non commerciali” le quote specifiche o supplementari ottenute dai propri associati per la partecipazione alle attività istituzionali.
  • Adottare i regimi fiscali forfettari introdotti dall’art 80 del Codice Terzo Settore e, per le sole ODV e APS, dall’art. 86 dello stesso Codice; adottare il regime di cui alla L. n. 398/91 (anche se abrogato dal Codice, fatto salvo per le associazioni sportive dilettantistiche, dall’art. 102 del Codice). Per i non iscritti sarà possibile adottare solo il regime forfettario di cui all’art 145 del TUIR;
  • Utilizzare la procedura agevolata per acquisire la personalità giuridica.
  • Far valere ai donatori dell’ente le detrazioni o deduzioni fiscali dell’art 83 del CTS.
  • Godere delle agevolazioni in tema di rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle forme di co-progettazione e co-programmazione.
  • Beneficiare delle iniziative poste in essere dallo Stato o dalle Regioni per favorire l’accesso agli enti del Terzo Settore ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ed altri finanziamenti europei (art. 69 del CTS);
  • Utilizzare per le proprie manifestazioni, in maniera non onerosa, beni mobili e immobili nelle disponibilità di Stato e Regioni (Art 70 CTS);
  • Richiedere la concessione in comodato i beni mobili o immobili che lo Stato, Regione, i Comuni, eventualmente decidessero di concedere in comodato (art 71 del CTS).
  • Partecipare all’assegnazione delle risorse Fondo di cui all’art 9, c. 1, lett g) della Legge delega 106/2016, che l’art 72 riservate al finanziamento di progetti e attività di interesse generale delle sole ODV, APS e Fondazioni ETS;
  • Godere del finanziamento mediante titoli di solidarietà emessi da istituti di credito autorizzati (art. 72 del CTS);
  • Beneficiare del 5×1000.