Constitution of the Italian Republic

FUNDAMENTAL PRICIPLES (Arts. 1-12)

PART I – Rights and Duties of the Citizens

  • TITLE I – Civil Rights and Duties (Arts. 13-28)
  • TITLE II – Ethical and Social Rights and Duties (Arts. 29-34)
  • TITLE III – Economic Rights and Duties (Arts. 35-47)
  • TITLE IV – Political Rights and Duties (Arts.48-54)

FUNDAMENTAL PRICIPLES (Arts. 1 – 12)

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Italy is a Democratic Republic, founded on work.

Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Da tradurre in lingua: I primi dodici articoli della Costituzione sono dedicati ai princìpi fondamentali. L’art.1 intende mettere in evidenza i due pilastri sui quali è costruita la Repubblica: il principio democratico e il principio lavorista. Col referendum istituzionale del 2 giugno 1946 i cittadini italiani avevano scelto la forma di governo repubblicana, cancellando la precedente forma monarchica: la Costituzione recepisce, dunque, l’esito di quel voto referendario e qualifica la Repubblica come “democratica”, nonché “fondata sul lavoro”. Il lavoro costituisce, pertanto, il fondamento sociale e un vero e proprio principio distintivo della Repubblica, collocando di fatto tutti coloro che esercitano un’attività lavorativa al centro della vita politica, economica e sociale del Paese, nei termini che saranno ulteriormente precisati dai successivi artt.4 e 35-38. Il secondo comma dell’articolo chiarisce in che senso la Repubblica è “democratica”, cioè basata sul consenso popolare: essa è democratica in senso integrale e totale, poiché il popolo è titolare esclusivo della “sovranità”, cioè della potestà suprema; ma lo stesso popolo sovrano, poiché esercita il suo potere in uno Stato di diritto, è soggetto al rispetto della legalità costituzionale, vale a dire dei principi e dei diritti inviolabili sanciti dalla stessa Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

The Republic recognises and guarantees the inviolable rights of the person, as an individual and in the social groups where human personality is expressed. The Republic expects that the fundamental duties of political, economic and social solidarity be fulfilled.

Viene qui affermato il principio personalista, che colloca la persona umana, nella sua dimensione individuale così come in quella sociale, al vertice dei valori riconosciuti dall’ordinamento giuridico. L’individuo è considerato parte integrante della comunità, inserito perciò in una rete di rapporti sociali, nel cui ambito si creano le condizioni per lo sviluppo della sua personalità. Le “formazioni sociali” (quali sono, ad esempio, la scuola, i partiti, i sindacati, le collettività locali, le confessioni religiose, la famiglia) risultano, dunque, fondamentali per la crescita dell’individuo e questo spiega perché, sulla base del principio pluralista, ad esse vengono riconosciuti e garantiti gli stessi diritti dell’individuo. In pratica, risulterebbe contraria alla Costituzione qualsiasi legge destinata a sottoporre a controlli di polizia le attività di una qualsiasi associazione. La norma, comunque, ponendo sullo stesso piano i singoli e le formazioni sociali, presuppone anche l’idea che nessuna libertà collettiva possa prescindere dalla libertà dei singoli. Nella parte finale dell’articolo viene affermato il principio solidarista, in virtù del quale ogni cittadino ha il dovere di operare a vantaggio della comunità (ad esempio, rispettando l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche, sancito dal successivo art. 53), partecipando attivamente alla vita politica, economica e sociale del Paese. Proprio l’adempimento di questi doveri “inderogabili” trasforma l’individuo in cittadino responsabile.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

All citizens have equal social dignity and are equal before the law, without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, personal and social conditions.

It is the duty of the Republic to remove those obstacles of an economic or social nature which constrain the freedom and equality of citizens, thereby impeding the full development of the human person and the effective participation of all workers in the political, economic and social organisation of the country.

Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell’intera Costituzione, della quale offre come chiave di lettura il principio di uguaglianza (e di non discriminazione). La pari dignità sociale di tutti i cittadini viene affermata non tramite l’astrattezza della norma giuridica, ma additando concretamente alcuni ambiti (sesso, religione, opinioni politiche ecc.), in cui le discriminazioni risultano più diffuse e comuni. Il principio di uguaglianza formale rispetto all’ordinamento giuridico impone a tutti i cittadini di osservare la legge: non può esistere, dunque, alcun tipo diprivilegio che consenta a singoli o a gruppi di porsi al di sopra della legge. Il secondo comma trae ispirazione da un dato oggettivo: la disparità di condizioni economiche e sociali determina diseguaglianze di fatto. Perciò la Repubblica è chiamata a svolgere un ruolo politicamente attivo per promuovere un’uguaglianza sostanziale, creando le condizioni necessarie per consentire a tutti di sviluppare la propria personalità e di realizzare le proprie aspirazioni: ne deriva che il diritto alla salute (v. art. 32), al lavoro (v. artt. 4 e 38), all’istruzione (v. art. 34) deve essere garantito a tutti, tramite idonei interventi dello Stato, volti ad offrire pari opportunità anche ai soggetti più deboli. L’esplicito riferimento ai “lavoratori”, nella parte conclusiva dell’articolo, va interpretato in senso estensivo, alla luce di quanto viene detto nel successivo art. 4, intendendo cioè per “lavoratore” ogni cittadino che svolga o abbia svolto “un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

The Republic recognises the right of all citizens to work and promotes those conditions which render this right effective.

Every citizen has the duty, according to personal potential and individual choice, to perform an activity or a function that contributes to the material or spiritual progress of society.

In questo articolo il lavoro, considerato fondamento sociale del nostro ordinamento repubblicano fin dal primo articolo della Costituzione, viene riconosciuto come diritto di tutti i cittadini, in quanto costituisce il presupposto per l’esercizio di ogni altro diritto (v. art. 2). E’ per questo che lo Stato repubblicano si impegna a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo. In conseguenza dell’affermazione del principio lavorista, lo Stato si deve impegnare concretamente nel promuovere specifiche politiche sociali ed economiche di sviluppo che favoriscano le condizioni per il pieno impiego, nell’interesse generale della nazione. Da questo presupposto derivano tutti quei diritti che sono definiti nell’articolo 35 e negli articoli seguenti (Titolo III – Rapporti Economici). Tali diritti vengono riconosciuti al lavoratore, sia in qualità di singolo cittadino che all’interno delle organizzazioni in cui esercita un’azione collettiva (v. art. 39). Il lavoro va considerato non solo come un diritto,ma anche come un dovere che il cittadino deve svolgere responsabilmente, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, nella consapevolezza che ogni tipo di lavoro,manuale o intellettuale, contribuisce in pari misura al bene della collettività. Sia a livello materiale che spirituale il lavoro, inteso nel nuovo ordinamento repubblicano come frutto di una libera scelta, contribuisce concretamente al progresso della società civile, in ogni suo aspetto. L’adempimento del proprio lavoro riveste inoltre un elevato significato morale, attraverso il quale ogni cittadino partecipa, in prima persona, allo sviluppo della vita democratica della nostra Repubblica.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

The Republic is one and indivisible. It recognises and promotes local autonomies, and implements the fullest measure of administrative decentralisation in those services which depend on the State. The Republic adapts the principles and methods of its legislation to the requirements of autonomy and decentralisation. 

Con questo articolo viene ribadita l’unità e l’indivisibilità del territorio nazionale, unità conseguita attraverso il processo storico iniziato nell’età risorgimentale. La confermata unità del territorio dello Stato esclude, pertanto, qualsiasi ipotesi di scissione. La Costituzione, contrapponendosi all’ordinamento fascista che aveva attuato uno Stato fortemente accentrato, riconosce e promuove il pluralismo territoriale, attraverso le autonomie locali (v. art. 114 e ss.). Si riconoscono i Comuni e le Province, preesistenti allo Stato repubblicano e si promuovono le Regioni. Questi enti territoriali sono considerati come strutture autonome, fondate su assemblee elette che, all’interno delle leggi della Repubblica, possono esprimere, attraverso il voto degli elettori, orientamenti politici diversi da quelli del governo centrale. Il secondo canale del decentramento è rappresentato dagli uffici decentrati dei Ministeri che, se da una parte stanno a rappresentare gli strumenti del decentramento, dall’altra hanno il compito di rappresentare il potere centrale su tutto il territorio nazionale. A partire dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997 (cd. Legge Bassanini), fino ad arrivare all’attuazione della riforma costituzionale (L. cost. del 3/2001) , con cui è stata riscritto quasi completamente il titolo V della parte seconda, si è giunti a ridisegnare le funzioni degli enti amministrativi e delle comunità locali. La riforma ha inoltre previsto e istituzionalizzato la Città metropolitana (v. art. 114). La riformulazione dell’art 114 non pone, tuttavia lo Stato e gli enti locali sulla stesso piano; infatti, come viene evidenziato dalla sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 274 del 24 luglio 2003), lo Stato mantiene la sua funzione preminente, sia nel rispetto di questo articolo, sia nel rispetto dell’esigenza di tutelare l’unità giuridica ed economica del nostro ordinamento. La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come pure le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva, vengono elencate nell’articolo 117 della Costituzione.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche

The Republic safeguards linguistic minorities by means of appropriate measures.

La Repubblica italiana si impegna e tutelare le minoranze linguistichee tale impegno deve ricadere sulle comunità territoriali in cui queste minoranze sono presenti. La storia delnostro paese è stata connotata fin dall’antichità dalla presenza di popolazioni diverse fra loro peretnia e per lingua, minoranze che fanno parte a pieno titolo del nostro Stato. Il riferimento riguarda le minoranze linguistiche appartenenti al gruppo franco – provenzale in Valle d’Aosta, al gruppo germanofono in Trentino – Alto Adige, a quello sloveno, in Friuli – Venezia Giulia, a quello ladino nelle valli dolomitiche, ma riguarda anche quelle comunità di ascendenza greca o albanese, stanziate nelle nostre regioni meridionali. La norma costituzionale, nel rifarsi al precedente articolo 3, vieta qualunque discriminazione che possa scaturire dalla diversità linguistica e, allo stesso tempo, si impegna alla tutela del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze, conformemente ai principi di pluralismo e di tolleranza. Durante il regime fascista era stata utilizzata una politica di repressione nei confronti delle minoranze, politica finalizzata all’attuazione di una politica nazionalistica, che ne prevedeva l’assimilazione forzata. Anche la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, con l’articolo 21, sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua e, nell’articolo 22, prosegue affermando il rispetto per le diversità linguistiche oltre che culturali e religiose. Grazie alla legge n. 482 del 1999, sono stati assicurati interventi di tutela sia per le minoranze nazionali già riconosciute (le lingue appartenenti all’area francofona, germanofona e slovena, ladina), che per tutte le altre minoranze storiche come le albanesi, greche, catalane, friulane, croate, sarde. Le scuole, le università e le amministrazioni pubbliche hanno il compito di promuoverne la conoscenza e la conservazione, nell’ottica della tutela e dell’arricchimento del patrimonio umano e culturale del nostro paese.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

The State and the Catholic Church are independent and sovereign, each within its own sphere.

Their relations are regulated by the Lateran pacts.

Amendments to such Pacts which are accepted by both parties shall not require the procedure of constitutional amendments.

Lo Statuto albertino definiva la religione cattolica come “la sola religione di Stato”. Gli artt. 7 e 8 della Costituzione repubblicana vedono il superamento del concetto stesso di “religione di Stato” e disciplinano i rapporti tra Stato e confessioni religiose sulla base di due principi: il principio della distinzione degli ordini e il principio di bilateralità. Alla Chiesa cattolica vengono comunque riconosciute indipendenza e sovranità. Il fenomeno religioso viene considerato sostanzialmente estraneo all’ordinamento dello Stato. Il principio di bilateralità riconosce comunque alle istituzioni religiose la possibilità di negoziare accordi con lo Stato, secondo il modello delle relazioni internazionali, nelle materie di loro competenza. Con l’art. 7 la Costituzione recepisce i Patti Lateranensi, cioè gli accordi sottoscritti l’11 febbraio 1929 da Mussolini (per l’Italia) e dal Cardinale Gasparri (per la Santa Sede). Il 18 febbraio 1984 è stato sottoscritto tra il Governo italiano e la Santa Sede un nuovo accordo, contenente “modifiche consensuali del Concordato lateranense”: si tratta di un documento che, ispirato ai principi di eguaglianza e neutralità espressi dalla Costituzione repubblicana e, al tempo stesso, più consono ai valori espressi dal Concilio Vaticano II, ha introdotto rilevanti novità nei rapporti tra Stato e Chiesa, riaffermando il principio di laicità dello Stato. Si è così concretizzato quel principio pattizio, esplicitato nell’ultima parte di questo art. 7, in base al quale lo Stato italiano si impegna a stabilire di comune accordo con la Chiesa ogni modifica dei Patti Lateranensi. È da osservare che se tale accordo non viene raggiunto, diventa necessaria una Legge costituzionale che, tramite abrogazione di questo articolo, consenta la revisione unilaterale dei Patti.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

All religious denominations are equally free before the law.

Denominations other than Catholicism have the right to self-organisation according to their own statutes, provided these do not conflict with Italian law.

Their relations with the State are regulated by law, based on agreements with their respective representatives.

Il primo comma di questo articolo applica in àmbito religioso il principio d’eguaglianza sancito dall’art. 3. La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La Repubblica si ispira, dunque, ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Pur in forme diverse dal Concordato che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, vale anche per le altre confessioni religiose il principio pattizio, in forza del quale i rapporti tra Stato e singole confessioni sono regolati mediante accordi tra le parti. A partire dal 1984 lo Stato italiano ha cominciato a dare attuazione a questa norma, stipulando l’intesa con la Tavola Valdese. Successivamente sono state sottoscritte ulteriori intese con altre confessioni religiose. Questo articolo, col riconoscimento del pluralismo confessionale, segna il definitivo superamento dell’art. 1 dello Statuto albertino, che dichiarava “la religione cattolica, apostolica romana sola religione di Stato”. La garanzia di un effettivo pluralismo confessionale è, peraltro, assicurata dal principio di neutralità e laicità dello Stato: lo Stato, cioè, tutela la libertà di religione in quanto non determina situazioni di privilegio né ostacola in alcun modo qualsiasi altro culto diverso da quello cattolico.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

The Republic promotes the development of culture and of scientific and technical research.

It safeguards natural landscape and the historical and artistic heritage of the Nation.

It shall safeguard the environment, biodiversity and ecosystems, also in the interest of future generations. State law shall regulate the methods and means of safeguarding animals.

L’articolo pone, in termini di promozione e di tutela, le premesse della cosiddetta “Costituzione culturale”, che troverà più ampia definizione nei successivi articoli 32-35. Qui vengono enunciati due principi fondamentali: quello della promozione dello sviluppo di cultura e ricerca e quello della tutela del paesaggio (da intendersi, questo, nel senso più ampio di “beni ambientali”) e del patrimonio storico e artistico. Solo in apparenza l’articolo mette insieme temi diversi; in realtà, a ben riflettere, se è del tutto evidente che non è concepibile uno sviluppo culturale scisso da un contestuale sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, è altrettanto evidente che la cultura pone le radici di un suo possibile sviluppo nella conoscenza e, dunque, nella valorizzazione e nella tutela dell’intero patrimonio ambientale, storico, artistico, che rappresenta la vera “essenza culturale”, sedimentata per secoli, della Nazione. Nella definizione di “paesaggio” va identificato il cosiddetto “ambiente visibile”, in cui rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura. Nella definizione di “patrimonio storico e artistico” (in altre parole, i cosiddetti “beni culturali”) vanno identificati tutti quei beni, mobili e immobili, di proprietà pubblica o privata, che rivestono interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico. L’osservanza di questa norma costituzionale ha portato all’istituzione del Ministero dei Beni culturali (1974), successivamente Ministero per i Beni e le attività culturali (1988) e del Ministero dell’Ambiente (1986).

Art. 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

The Italian legal system conforms to the generally acknowledged provisions of international law.

The legal status of foreigners shall be regulated by law in compliance with international provisions and treaties.

Foreigners who, in their own country, are denied the actual exercise of the democratic freedoms guaranteed by the Italian Constitution shall have the right of asylum in the territory of the Italian Republic, in accordance with the conditions set forth by law.

The extradition of a foreigner for political offences shall not be permitted

In questo articolo la nostra nazione si impegna a rimanere all’interno della solidarietà internazionale. Tale impegno si realizza attraverso l’emanazione di disposizioni in tutto coincidenti con le norme del diritto internazionale, sia scritte che provenienti dalla consuetudine e riconosciute dalla comunità internazionale. Tali norme vincolano gli Stati, compresi quelli di nuova formazione. Nel secondo comma viene determinata la condizione giuridica dello straniero che è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Nel nostro paese la condizione giuridica dello straniero residente in Italia è protetta dalla previsione di una riserva rafforzata di legge; il trattamento giuridico a cui viene sottoposto lo straniero non può essere sottoposto all’arbitrio della pubblica amministrazione ma deve essere stabilito dalla legge. La legge non può, tuttavia, essere meno favorevole di quanto previsto dalle norme di diritto internazionale (leggi sia consuetudinarie che pattizie). Il nostro paese può anche predisporre un trattamento più favorevole nei confronti dello straniero, elevandosi a modello di riferimento per la comunità internazionale. Nel nostro ordinamento esistono attualmente due categorie di stranieri: i cittadini dell’Unione europea che godono di una tutela e di garanzie simili a quelle del cittadino italiano; i cittadini extracomunitari, non appartenenti all’Unione europea, che possono essere soggetti a restrizioni per quanto riguarda l’ingresso e la permanenza nel nostro paese. Nel terzo e nel quarto comma, la Repubblica italiana garantisce a tutti i cittadini stranieri, ai quali siano stati negati i diritti e le libertà democratiche nei loro paesi, di poter esercitare tali diritti nel territorio dello stato italiano, grazie al diritto di asilo. Come conseguenza degli eventi storici, politici e sociali che hanno contraddistinto il Novecento – si pensi ai regimi totalitari, alle guerre mondiali, alla decolonizzazione, alle guerre civili e ai movimenti di liberazione – l’Italia, rientrando nell’ambito delle democrazie occidentali, ha ratificato con la legge del 24 luglio 1954 la Convenzione sullo status dei rifugiati, già siglata a Ginevra il 28 luglio 1951 e il Protocollo relativo allo status di rifugiati, siglato a New York il 31 gennaio 1967 e ratificato dall’Italia il 14 febbraio 1970.

Art. 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Italy shall repudiate war as an instrument of aggression against the freedom of other peoples and as a means of settling international disputes; it shall consent, on conditions of equality with other States, to sovereignty limitations required for a world order that ensures peace and justice among Nations. Italy shall promote and encourage international organisations furthering such ends.

L’elaborazione della nostra Costituzione è avvenuta nel difficilissimo periodo dei primi anni del dopoguerra e della ricostruzione quando bisognava risollevare il paese sia materialmente che moralmente. Il nostro paese si impegna a partecipare alle organizzazioni internazionali che promuovono la pace e la giustizia fra i popoli. L’impegno che si è assunto la nostra Repubblica, fin dalla sua nascita, è stato di partecipare alla creazione di un ordinamento mondiale più giusto, che potesse esprimere quei valori fondamentali, considerati come cardine della vita democratica. In tale prospettiva, l’Italia aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel dicembre del 1955. L’ONU, costituitosi ufficialmente il 24 ottobre del 1945 sulla disciolta Società delle Nazioni, ha nel suo statuto, come programma, quello di garantire alle nazioni del mondo, la pace e il progresso della democrazia come pure l’affermazione del rigoroso rispetto per i diritti e le pari dignità di tutti gli stati, sia grandi che piccoli. L’articolo 11 della Costituzione fu scritto e pensato anche per consentire l’adesione dell’Italia all’ONU che richiedeva, come condizione essenziale per tale adesione, che lo stato si fosse dichiarato “amante della pace.” Questo articolo si configura come essenziale anche per l’adesione alla Comunità Europea (1951 – anno di nascita della Comunità Europea e 1957 – Trattato di Roma). Nel preambolo della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata in occasione del Consiglio di Nizza del 7 dicembre 2000, si dichiara che i popoli europei, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Diversamente da alcune costituzioni di altri paesi europei, l’articolo 11 non ha subito modifiche riguardanti l’inserimento di una esplicita clausola europea. Il mutato ordinamento politico mondiale, dopo la fine della “guerra fredda”, ha portato la comunità internazionale ad un diverso orientamento, volto a legittimare l’intervento, anche militare, nei confronti di stati in cui siano emerse emergenze umanitarie, con palese violazione dei diritti umani. (deportazioni, genocidi, stupri etnici). Tuttavia, le azioni di forza dovrebbero essere sempre condotte sotto l’egida di un’organizzazione internazionale e impedite a quegli stati che decidano l’azione di forza unilateralmente, anche se per fini umanitari.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

The flag of the Republic is the Italian tricolour: green, white and red, in three equal vertical stripes.

La storia del tricolore ha il suo inizio con le repubbliche giacobine in Italia e si ricollega alla data del 7 gennaio 1797 quando diviene la bandiera della Repubblica Cispadana. Napoleone Bonaparte nel 1805 adotta il tricolore, con le bande in verticale, come bandiera del Regno d’Italia. Nel 1848, anno della prima guerra di indipendenza, il tricolore sostituisce lo stendardo azzurro del Regno di Sardegna, aggiungendo al centro lo scudo sabaudo. Con la nascita del Regno di Italia, il 17 marzo 1961, il tricolore, viene adottato come bandiera nazionale e, tale scelta, verrà confermata anche nel 1946, con l’eliminazione dello stemma sabaudo, a seguito del risultato del Referendum istituzionale che sancisce la nascita della Repubblica. La descrizione della bandiera nazionale è stata riportata in un articolo della Costituzione per evitare che una qualsiasi maggioranza politica abbia la possibilità, attraverso una legge ordinaria, di alterare la bandiera, inserendo simboli che si richiamano ad una ideologia. Per quanto riguarda la posizione dell’asta e la tonalità dei colori, si deve far riferimento alle consuetudini appartenenti alla tradizione storica del nostro paese.

PART I – Rights and duties of citizens

 

  • TITLE I: Civil Rights and Duties (Arts. 13-28)

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Personal liberty shall be inviolable.

No form of detention, inspection or personal search nor any other restriction of personal freedom shall be tolerated, save by a measure for which reasons must be stated issued by a judicial authority, and only in such cases and in the manner provided for by law.

In exceptional cases of necessity and urgency, strictly defined by the law, law enforcement may adopt temporary measures that must be communicated to the judicial authorities within forty-eight hours. Should such measures not be confirmed by the judicial authorities within the following forty-eight hours, they shall be revoked and deemed null and void.

Any act of physical and moral violence against persons subjected to restrictions of personal liberty shall be punished.

The law shall establish the maximum period of preventive detention.

Questo articolo apre la parte della Costituzione dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. Il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona si colloca qui nella tradizione di documenti fondamentali della moderna cultura giuridica, quali il Bill of Rights del 1689 e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Circa l’inviolabilità della libertà personale, va rilevato che essa non viene enunciata in modo generico,ma viene garantita da tre specifici presìdi giuridici: la riserva di legge, in forza della quale unicamente il potere legislativo può stabilire casi e modalità con cui è possibile limitare la libertà personale del cittadino; la riserva di giurisdizione, in base alla quale solo il giudice è legittimato ad emettere o convalidare provvedimenti limitativi della libertà; la motivazione dei provvedimenti, per la quale l’ordinanza del giudice deve indicare in modo esauriente i motivi che l’hanno portato a privare l’individuo della libertà personale. Va osservato come questa norma presupponga e renda indispensabile, a garanzia del cittadino, l’autonomia e l’indipendenza dell’autorità giudiziaria dagli altri poteri dello Stato e, in particolare, da quello esecutivo (Governo), che dispone, viceversa, dell’autorità di Pubblica Sicurezza. Inoltre, affidando alla tutela dell’imparzialità della legge le restrizioni della libertà personale, la Costituzione intende impedire che si verifichino casi di persecuzione nei confronti di un cittadino. Le leggi sull’argomento sono state, negli anni, di tenore diverso, anche in rapporto a vere e propri emergenze determinate dalla necessità di combattere la mafia o il terrorismo. Il terzo comma proibisce esplicitamente la tortura, in qualunque forma

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Personal domicile shall be inviolable.

It shall not be subject to inspections, searches or seizures, save in cases and in the manner set forth by law and in accordance with guarantees prescribed for safeguarding personal liberty.

Checks and inspections for reasons of public health and safety or for economic and taxation purposes shall be regulated by specific laws.

Poiché la libertà di domicilio è espressione della più ampia libertà personale, ne è riconosciuta l’inviolabilità, anche se l’autorità di polizia o la magistratura possono adottare, con le opportune garanzie previste dalla legge, misure quali ispezioni, perquisizioni, sequestri. La libertà di domicilio viene tutelata anche dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (firmata a Nizza il 7 dicembre 2000), che prevede che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del domicilio e delle sue comunicazioni. La tutela garantita dalla Carta europea ricomprende, quindi, anche diritti (come il rispetto della vita privata e familiare) che la nostra Costituzione non cita espressamente. Il terzo comma dell’articolo stabilisce che i provvedimenti di indagine decisi dalla pubblica amministrazione per motivi di sanità (ad esempio per verificare le condizioni igieniche di un luogo di lavoro), di incolumità pubblica (ad esempio per verificare le condizioni di sicurezza di un locale aperto al pubblico), economici o fiscali (ad esempio per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari), quando consistono in semplici verifiche su cose e luoghi, non comportano le garanzie che assistono l’attività di polizia e magistratura. Tali interventi devono, comunque, essere previsti da apposite leggi.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

The freedom and confidentiality of correspondence and of every other form of communication shall be inviolable.

Restrictions thereto may be imposed only by a measure for which reasons must be stated issued by a judicial authority in accordance with guarantees set forth by law.

La segretezza della corrispondenza, che non può essere violata neppure dai familiari, è attributo essenziale della libertà personale in quanto garantisce i contatti del singolo, consentendogli di far giungere ad altri, senza interferenza alcuna, il suo pensiero. Libertà e segretezza vanno, dunque, considerate congiuntamente perché l’una trova fondamento nell’altra e nessuna delle due si realizza compiutamente in assenza dell’altra. Non è specificato chi sia il titolare del diritto inviolabile, se si tratti cioè del mittente o del destinatario; sono perciò assicurate pari dignità e pari tutela sia a chi invia la comunicazione sia a chi la riceve. L’inviolabilità, assicurata ad ogni forma di comunicazione, deve intendersi estesa, ovviamente, anche alla telefonia, alla telematica e ad ogni altra tecnologia. Il secondo comma prevede che le limitazioni della libertà e segretezza delle comunicazioni devono essere accompagnate da apposite garanzie di legge, le quali devono individuare gli scopi della misura limitativa, la durata massima della stessa, i casi e i modi in cui la restrizione può essere adottata. Tale tutela, che prevede necessariamente un atto motivato di un giudice, si giustifica sia per la segretezza delle intercettazioni telefoniche o postali sia per il carattere interpersonale delle comunicazioni, che comporta anche il coinvolgimento di tutte le persone con le quali venga in contatto, per qualsiasi motivo, chi è soggetto ad intercettazioni.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Every citizen shall move or reside freely in any part of the national territory, save for such general limitations as may be set forth by law for reasons of health or security. No restrictions may be imposed for political reasons.

Every citizen shall be free to leave and enter the territory of the Republic of Italy, save for obligations set forth by law.

In questo articolo è prevista la libertà per ogni cittadino italiano di circolare e stabilirsi in modo temporaneo o permanente in qualsiasi parte del territorio nazionale. In stretta corrispondenza è l’articolo 120 della Costituzione, che vieta alle Regioni di “adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libertà di circolazione delle persone e delle cose”. Va ricordato che la libertà di circolazione e di soggiorno riguarda i cittadini degli stati appartenenti all’Unione Europea. Sono previste limitazioni di carattere generale per motivi sanitari, ad esempio nel caso di epidemie, e tali limitazioni vengono dettate dall’esigenza di tutelare la salute dei cittadini; oppure, può essere prevista la limitazione della libertà di circolazione nei confronti di individui che siano ritenuti potenzialmente pericolosi per la vita, il patrimonio di altri cittadini o per le istituzioni. Non è prevista nessuna restrizione della libertà di circolazione e di soggiorno che possa essere determinata per ragioni politiche: la nostra Costituzione ha inteso ripudiare con fermezza l’utilizzo del confino che il regime fascista aveva applicato in maniera indiscriminata. La libertà degli spostamenti al di fuori del territorio italiano è subordinata al possesso di un documento di riconoscimento. Fra gli obblighi di legge, che rappresentano restrizioni temporali all’uscita del territorio nazionale, vi è il dovere per il cittadino di presentarsi in giudizio.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Citizens shall have the right to peaceful and unarmed assembly.

No prior notice is required for meetings, including those held in places open to the public.

In case of meetings held in public places, prior notice shall be given to the authorities, who may prohibit them only for proven security or public safety reasons.

L’art. 17 della Costituzione tutela il diritto di riunione, purchè essa venga svolta pacificamente. Si deve partire dal presupposto che la riunione, diversa dall’assembramento che si configura invece come un’adunata casuale, si presenti come un confronto democratico fra cittadini, durante il quale non vi siano prevaricazioni o il ricorso all’uso della violenza e delle armi. Per luoghi aperti al pubblico si fa riferimento a quei luoghi come ad esempio cinema, teatri, circoli, dove si accede a talune condizioni, quali il biglietto di accesso o l’essere socio. Per luogo pubblico si intendono le piazze, le strade, i giardini pubblici, gli edifici di proprietà pubblica, etc. La richiesta di preavviso non sta a significare una richiesta di autorizzazione da parte delle autorità, quanto piuttosto una comunicazione. Sarà l’autorità, nel momento in cui vi siano fondati rischi per la sicurezza e l’incolumità pubblica, a vietare la riunione. La libertà di riunione insieme alla liberta di associazione (v. articolo 18) sono garantiti anche dall’articolo 12 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e tali libertà, che sono attribuite ai cittadini, dovrebbero estendersi anche agli stranieri regolarizzati che soggiornano e ai quali, secondo il Testo unico sull’immigrazione, deve essere consentita la partecipazione alla vita pubblica locale e, di conseguenza, deve essere garantito il diritto di riunione che ne sta alla base.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Citizens shall have the right to form associations freely, without authorisation, for aims that are not forbidden to individuals by criminal law.

Secret associations and associations that, even indirectly, pursue political aims by means of organisations of military character, are prohibited.

La nostra Costituzione legittima il diritto di associazione, inteso come la libera unione di cittadini (la formazione sociale a cui si fa riferimento nell’art. 2) e tale diritto si esplica senza l’autorizzazione dell’autorità, differenziandosi dalla politica di controllo esercitata dal regime fascista. Il diritto di associazione, che per sua natura può avere un carattere stabile e duraturo, viene tutelato costituzionalmente, sempre che mantenga i caratteri di legalità, di trasparenza e di non violenza. Nei successivi articoli 39 e 49 verranno presi in considerazioni sia l’associazionismo sindacale che quello partitico, considerati importante riferimento per lo sviluppo democratico della società civile. La norma vieta tutte quelle associazioni costituite per fini vietati ai singoli dalla legge penale: sono pertanto vietate le associazioni per delinquere e per scopi eversivi. Sono proibite le associazioni segrete, associazioni che non rendono nota né la sede, né i nomi dei propri affiliati e mantengono segrete le loro finalità. Non è consentito dalla nostra Costituzione che vi siano associazioni che possano interferire impunemente e illegalmente all’interno delle istituzioni del nostro paese. (A tale norma si fece riferimento, nel 1981, a proposito della Loggia massonica P2). Sono vietate, infine, tutte quelle associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Il divieto è diretto nei confronti di associazioni strutturate al loro interno in modo militare con fini violenti ed eversivi; è implicito il richiamo ad ogni forma di ricostituzione dello squadrismo fascista, fondato su gruppi paramilitari.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume 

Everyone shall have the right to freely profess their religious beliefs in any form, individually or in association, to promote them and to worship in private or public, provided that the religious rites are not contrary to public decency.

Si tratta dell’applicazione dell’articolo precedente allo specifico ambito religioso. Viene pienamente riconosciuta la libertà religiosa: l’equiparazione tra le diverse fedi è totale; ne consegue che ha pari dignità anche il rifiuto di ogni credo religioso. Va rilevato che il diritto in oggetto viene sancito erga omnes, cioè per chiunque risieda nel territorio nazionale, sia esso cittadino o straniero. L’esercizio del culto trova un limite nell’osservanza del “buon costume”, cioè di comportamenti rispettosi della pubblica decenza. La norma rappresenta un’ulteriore conferma della laicità dello Stato, che si realizza quando viene riconosciuta la libertà di religione e delle confessioni religiose, senza che venga individuata una religione “ufficiale” dello Stato. E’ opportuno ricordare che l’art. 1 dello Statuto Albertino, dichiarando la religione Cattolica, Apostolica e Romana “sola Religione dello Stato” (mentre gli altri culti venivano “tollerati conformemente alle leggi”), prefigurava, invece, uno Stato confessionale.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

No special legislative limitation or tax burden shall be imposed on the establishment, legal capacity or activities of any association or institution on the ground of its ecclesiastical nature or its religious or worship scope.

Per “gravami fiscali” devono qui intendersi gli eventuali oneri imposti dal fisco per la costituzione di un ente e per lo svolgimento della sua attività (ad esempio: tasse per la stipula dell’atto costitutivo o per gli acquisti effettuati, vincoli di destinazione specifica di determinati utili, ecc.). Per “capacità giuridica” si intende l’idoneità ad essere soggetti di diritti e di obblighi stabiliti dalla legge. La capacità giuridica è prerogativa intangibile di tutti i cittadini (come ulteriormente precisato dal successivo art. 22), dunque anche degli enti legalmente costituiti: il carattere religioso di un ente non può comportare alcuna limitazione alla sua capacità giuridica. Questo articolo impedisce, in sostanza, l’introduzione per legge di trattamenti discriminatori a carico degli enti religiosi rispetto ad altre associazioni che perseguono scopi diversi: tale garanzia viene assicurata a tutti gli enti religiosi, a prescindere dalla confessione di appartenenza, a tutela del principio dell’eguale libertà di fede religiosa.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Everyone has the right to freely express their ideas through speech, in writing and by any other means of communication.

The press shall not be subjected to authorisation or censorship.

Seizure shall be permitted only by a measure for which reasons must be stated issued by the judicial authority, in the case of offences for which the law governing the press grants express authorisation, or in the case of violation of its provisions concerning the disclosure of the identity of those responsible for such offences.

In such cases, when it is a matter of extreme urgency and when prompt intervention of the judicial authority is not possible, periodical publications may be seized by officers of the judicial police, who shall immediately, and in any case within twenty-four hours, report the matter to the judicial authority. If the latter does not confirm the seizure order within the following twenty-four hours, the seizure shall be deemed to be withdrawn and null and void.

The law may introduce general provisions for the disclosure of the financial sources of the periodical publications.

Printed publications, public performances and any other events contrary to public decency are forbidden. The law shall provide for appropriate measures for the prevention and repression of all violations.

La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, connotato fondamentale di ogni sistema democratico, va qui intesa in riferimento sia alla libertà di esprimere le proprie opinioni (pluralismo ideologico) sia alla libertà di informazione (cioè di informare e di essere informati). Perciò viene preso in considerazione non soltanto l’uso della parola e dello scritto, ma anche “ogni altro mezzo di diffusione” (quindi la radio, la televisione, il cinema, le riproduzioni audiovisive, Internet…). Tuttavia, l’articolo detta norme specifiche solo sulla stampa e mira, in sostanza, ad eliminare i controlli di tipo poliziesco (autorizzazioni, censure…) introdotti dal fascismo. Ciò spiega anche la particolare attenzione rivolta alla problematica relativa ai casi di sequestro. Di speciale interesse è il penultimo comma, il cui dettato è in funzione della trasparenza dei mezzi di finanziamento della stampa periodica; si tratta di una norma tesa a salvaguardare il diritto del cittadino-lettore di conoscere quali interessi (economici, politici o di qualsiasi altra natura) sostengono il giornale che egli acquista, posto che gli assetti proprietari delle testate giornalistiche influiscono, com’è ovvio, sugli orientamenti che le stesse assumono. La norma tende altresì ad impedire aventuali finanziamenti occulti con finalità illecite. In questo medesimo ambito normativo si collocano le disposizioni legislative tendenti ad evitare la concentrazione delle testate giornalistiche e a regolamentare la diffusione delle emittenti radio e televisive, nel senso di impedire che l’informazione venga controllata da poche centrali, garantendo viceversa, in condizioni paritarie e di trasparenza, spazio, libertà e autonomia ai soggetti che fanno informazione, sì da realizzare il necessario pluralismo nel sistema dei mezzi di comunicazione. Va detto che una disciplina compiuta dell’editoria è intervenuta solo nel 1981, con l’istituzione dell’autorità garante, cui spetta il potere di dichiarare nulle le cessioni di testate giornalistiche qualora determinino una posizione dominante nel mercato editoriale. Inoltre, per quanto riguarda il settore delle comunicazioni radio-televisive, soltanto con la Legge n. 249 del 1997 è stata istituita l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni con il preciso compito di vigilare sul rispetto del divieto di posizioni dominanti, considerate di per sé ostacoli al pieno realizzarsi del pluralismo dell’informazione.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

No person shall be deprived of legal capacity, citizenship or name for political reasons

La norma si ricollega all’articolo 2 in cui si sono garantiti i diritti inviolabili della persona e all’articolo 3 che sancisce il principio di uguaglianza; essa risponde al compito di tutelare le basi democratiche dell’ordinamento repubblicano, impedendo che si possano un giorno ripetere le politiche razziali e antidemocratiche del regime fascista, che determinarono la privazione della cittadinanza agli appartenenti alla comunità ebraica (che si videro privati dei diritti di cittadinanza a causa delle leggi razziali, sancite con il decreto legge del 17 novembre del 1938) e ai fuoriusciti che svolgevano attività antifascista. Il regime fascista impose inoltre l’italianizzazione dei cognomi di quei cittadini appartenenti a minoranze linguistiche. Nel nostro ordinamento repubblicano deve essere tutelata la personalità giuridica del cittadino nella sua integrità e nessuno può essere privato della capacità giuridica, ossia dell’idoneità a essere soggetti di diritti e di obblighi, della cittadinanza, come appartenenza alla comunità statale, con i diritti e i doveri che ne conseguono, del nome, senza il quale nessuno potrebbe essere individuato come cittadino. Per paradosso, un neonato a cui fosse negato il nome, sarebbe escluso da qualunque rapporto civile. Con il trattato di Maastricht del 1992 e con il trattato di Amsterdam del 1997 è stato affermato il diritto di cittadinanza europea, considerato come complementare a quello di cittadinanza nazionale.

Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

No obligations of a personal or a financial nature may be imposed on any person except by law.

A nessun cittadino può essere imposto arbitrariamente di fare (prestazione personale) qualcosa oppure dare qualcosa (prestazione patrimoniale) allo Stato se non per legge e quindi attraverso lo strumento legislativo che viene esercitato in Parlamento. Per prestazione personale sono da intendere tutte quelle di carattere fisico o intellettuale che possono essere imposte dalla Stato per un superiore interesse pubblico. Ad esempio, sono prestazioni il servizio militare, l’obbligo di rendere testimonianza, le prestazioni obbligatorie dei medici, l’intervento in caso di calamità. Per prestazioni patrimoniale sono da intendere, in primo luogo, il pagamento dei tributi, inteso come dovere di contribuire alla spese pubbliche. Il pagamento del tributo, ossia delle tasse, delle imposte e dei contributi deve essere individuato e applicato dalla legge, in modo che non possano esserci arbitrii nella loro riscossione da parte degli enti preposti.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

All persons may take legal action to protect their individual rights and legitimate interests.

The right to defence shall be inviolable at every stage and instance of legal proceedings.

The indigent shall be assured, by appropriate measures, the means for legal action and defence in all courts.

The conditions and means of redress for judicial errors shall be determined by law.

La nostra Costituzione riconosce a tutti, sia come soggetto singolo che soggetto collettivo, il diritto di rivolgersi a un giudice per avviare un processo giudiziario a difesa dei propri diritti e dei propri interessi legittimi; se, invece, si viene chiamati in giudizio, si ha diritto alla difesa in ogni momento dell’iter processuale. Ai non abbienti è garantito il patrocinio gratuito, ossia la difesa senza spese e, l’individuazione di colui che non dispone dei mezzi per difendersi, viene stabilita dal legislatore. Questo sostegno da parte dello Stato rispetta il principio dell’uguaglianza sostanziale (v. art. 3) per cui devono essere rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano l’effettiva parità dei cittadini nei confronti della legge. La legge prevede la riparazione degli errori giudiziari nel momento in cui una condanna penale irrevocabile venga riconosciuta come ingiusta, con il conseguente proscioglimento dell’imputato. A richiesta della vittima, o degli eredi, la legge prevede la corresponsione di una somma di indennizzo proporzionale al tempo della pena detentiva, ingiustamente subita.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

No one’s case shall be removed from the jurisdiction of the defendant’s natural court set forth previously by law.

No one shall be punished save on the basis of a law which was in force at the time the offence was committed.

No one shall be subjected to restrictive measures save in such cases as provided for by law.

Per garantire l’imparzialità del giudice, già nello Statuto Albertino si diceva che “Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali” e si vietava la costituzione di tribunali straordinari: ciò, tuttavia, non impedì al regime fascista di reprimere l’opposizione politica attraverso l’istituzione di “Tribunali speciali per la difesa dello Stato”. La Costituzione repubblicana ha confermato la garanzia del giudice naturale, ma ha anche previsto, col successivo art. 102, l’esplicito divieto di costituzione di tribunali straordinari. Il “giudice naturale precostituito per legge” è il giudice che la legge individua in base a criteri certi ed oggettivi (cioè relativi, ad esempio, alla materia del contendere e al territorio sul quale si è svolto il fatto), definiti comunque in precedenza rispetto al fatto portato in giudizio. Nel secondo e nel terzo comma l’articolo sancisce il principio di legalità sia delle pene sia delle misure di sicurezza. In particolare, nel secondo comma, il principio di legalità penale prevede la cosiddetta riserva di legge e la non retroattività della norma. La riserva di legge esclude che possa essere punito un determinato comportamento se non in presenza di una legge che lo configuri come reato: solo il Parlamento può, quindi, stabilire per via legislativa quali siano i comportamenti penalmente rilevanti. Il principio di non retroattività vieta di applicare la legge penale per fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il principio di legalità in materia penale è sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’ultimo comma prevede la riserva di legge anche per le misure di sicurezza (quali, ad esempio, la libertà vigilata, il divieto o l’obbligo di soggiorno, l’espulsione dello straniero dallo Stato): il costituente ha così inteso limitare la discrezionalità del giudice, trattandosi di misure comminate in ragione della pericolosità sociale di un soggetto, indipendentemente da una sua eventuale responsabilità penale. Si è voluto, quindi, evitare che tali misure possano trasformarsi in pene arbitrarie, come si verificò in epoca fascista a danno degli oppositori del regime.

Art. 26

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Extradition of a citizen may be permitted only in such cases as are expressly provided for in international conventions.

It shall in no wise be permitted for an offence of a political nature

L’articolo, che costituisce una precisazione del precedente art. 10, impone che l’estradizione del cittadino sia consentita soltanto nei casi e nei modi previsti dai trattati internazionali, individuati, a tal fine, come l’unica fonte legale per eventuali provvedimenti di estradizione. Il divieto è, invece, assoluto per i reati politici. Questo articolo va interpretato anche alla luce di quanto previsto dal successivo art. 27, che vieta la pena di morte: non è, quindi, ammissibile l’estradizione verso uno Stato il cui ordinamento ammetta come sanzione, per il reato al quale si riferisce la richiesta, proprio la pena di morte. Peraltro, anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vieta di allontanare, espellere o estradare una persona verso uno Stato in cui questa rischi di essere sottoposta alla pena di morte o alla tortura o a pene e trattamenti inumani e degradanti.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Criminal responsibility is personal.

The defendant shall not be considered guilty until the final sentence has been passed.

Punishment may not consist of inhuman treatment and must aim at the rehabilitation of the convicted person.

The death penalty shall not be permitted.

L’articolo sancisce i principi della personalità della pena e di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Quella di “responsabilità penale” è la condizione di chi subisce le conseguenze del proprio agire: ad esempio, una sanzione detentiva comminata a seguito del riconoscimento di colpevolezza di un reato che la prevede. Non è possibile, quindi, sostituzione personale nella responsabilità penale, come lo è, viceversa, in quella civile, cioè nell’obbligo al risarcimento dei danni causati da un atto illecito. Un imputato, che opponga ricorso contro una sentenza di condanna, non può essere considerato colpevole della colpa per cui pure è condannato in prima istanza fino alla pronuncia della sentenza definitiva sulla stessa imputazione. Vige, dunque, nel nostro sistema la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva: questo principio, affermato già da Montesquieu e presente anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha trovato piena attuazione solo col codice di procedura penale del 1989. Il secondo comma attribuisce alla pena una funzione rieducativa, ripudiando ogni trattamento contrario al senso di umanità: il diritto di ogni individuo a non essere sottoposto né a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti viene garantito anche dalla Costituzione europea e va ad inserirsi nella più ampia tutela della dignità umana (v. il precedente art. 3) e del diritto all’integrità della persona (v. il successivo art. 32). A questi principi è ispirata la Legge 354/75 di riforma dell’ordinamento penitenziario. Il terzo comma, nel testo approvato dall’Assemblea Costituente, recitava: “Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”. Il testo attuale è frutto della Legge costituzionale n. 1 del 2 ottobre 2007, che ha eliminato la pena di morte anche dai codici penali militari di guerra. La norma costituzionale, nella sua formulazione originaria, appariva ormai in conflitto con l’evoluzione sia dell’ordinamento italiano sia di quello europeo nonché contraddittoria con lo stesso art. 2 della Costituzione. La modifica apportata ha, tra l’altro, reso più forte la posizione dell’Italia nella richiesta di sospensione universale delle pene capitali (la cosiddetta “moratoria internazionale sulla pena di morte”).

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Officials and employees of the State and public bodies shall be held directly liable, under criminal, civil and administrative law, for acts performed in violation of rights.

In such cases, civil liability shall extend to the State and public bodies.

L’affermazione della responsabilità diretta anche dei pubblici dipendenti e funzionari costituisce un’importante garanzia dei diritti del cittadino: ciò spiega la collocazione di questa norma nel titolo dedicato alle libertà civili. In effetti, nessun principio è operante se non viene applicato da chi di fatto è tenuto ad attuarlo, perciò la Costituzione impone ai funzionari pubblici particolari responsabilità e garantisce tutti i cittadini che i danni eventualmente causati da loro vengano comunque risarciti dalle rispettive amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, Comune o qualsiasi Ente pubblico). La norma appare particolarmente attuale, soprattutto se si considera che in una società complessa come la nostra l’intervento dello Stato (e la conseguente possibilità di abusi) è sicuramente maggiore che in passato. Va notato che la responsabilità del funzionario o dipendente qui considerata è solo quella civile: quella penale è, infatti, già considerata in generale dal precedente art. 27 e, se relativa al comportamento di un impiegato pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni, non è estensibile all’amministrazione di appartenenza, ma comporta un aggravamento di pena per il reo o la configurazione di specifiche ipotesi di reato (ad esempio, peculato, corruzione e, in generale, tutti i reati contro la pubblica amministrazione).

  • TITLE II – Ethical and Social Rights and Duties (Arts. 29-34)

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

The Republic acknowledges the rights of the family as a natural institution founded on marriage.

Marriage is based on the moral and legal equality of the spouses within the limits set forth by law to guarantee the unity of the family.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

It shall be the duty and right of parents to support, educate and raise their children, even if born out of wedlock.

Should the parents be unable to, the law shall provide for the fulfilment of their duties.

The law shall ensure that children born out of wedlock receive every form of legal and social protection consistent with the rights of the members of the legitimate family.

The law shall lay down the provisions and limitations for ascertaining paternity.

Questo articolo si riferisce al “principio di corresponsabilità” che deve guidare i coniugi nella vita familiare. Un diritto – dovere è quello di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, che va esercitato dai genitori in maniera paritaria, interagendo con le altre forme sociali fra cui la scuola. L’art.147 del codice civile aggiunge che i genitori devono tener conto, nel processo educativo, “delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. L’incapacità dei genitori si definisce tale quando anche uno solo dei tre doveri non venga adempiuto, non per impossibilità di mezzi, ma per cattiva volontà. Il giudice può giungere a decretare la decadenza dalla potestà sui figli e all’allontanamento dai genitori, se questi ultimi non adempiono ai loro doveri e mantengono una condotta pregiudizievole. Per i figli minori, in situazione di abbandono sia da parte dei genitori che dei parenti, sono previsti l’istituto dell’affido e dell’adozione. I figli nati fuori dal matrimonio sono i figli naturali riconosciuti, il cui riconoscimento è stato effettuato da uno o da entrambi i genitori. La Costituzione impone ai genitori di figli nati fuori dal matrimonio gli stessi diritti – doveri che essi hanno per i figli nati all’interno del matrimonio. Per il principio di uguaglianza, la legge deve assicurare ai figli naturali ogni tutela giuridica e morale compatibilmente con i diritti della famiglia legittima, eliminando qualunque offesa per l’onore personale, che possa provenire dalla condizione di figlio illegittimo. Viene considerata legittima la ricerca della paternità attraverso quelle pratiche medico – giuridiche che permettono di stabilire la paternità naturale di un individuo: la ricerca può essere effettuata da un figlio nei confronti del padre e viceversa.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

The Republic shall, through economic measures and other benefits, encourage the creation of families and the fulfilment of corresponding duties, with special regard to large families.

The Republic shall protect mothers, children and the young, favouring the institutions that are necessary to that end.

Nei confronti della famiglia, la Repubblica deve agevolarne la formazione e l’adempimento di quei diritti – doveri contenuti nell’articolo 30. Nel corso dei miglioramenti della legislazione sociale, ottenuti attraverso le battaglie sindacali e politiche e la maturazione della coscienza civile, il nostro paese ha introdotto tutta una serie di interventi a tutela della famiglia: gli assegni familiari o la cosiddetta politica della casa di cui si ricorda la “legge sull’equo canone” del 1978, come pure le agevolazioni fiscali per la prima casa. Gli articoli 36 e 37 prescrivono che la retribuzione del lavoratore e della lavoratrice debba essere comunque adeguata ad assicurare a loro stessi e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa. L’articolo 37 assicura alla lavoratrice – madre una speciale tutela perché possa adempiere alla sua essenziale funzione familiare. Le agevolazioni nei riguardi delle famiglie numerose non provengono da una finalità legata alla promozione dell’ aumento demografico, quanto al dovere di un’assistenza sociale da parte dello Stato. La Costituzione riconosce il valore sociale della maternità, che si configura come diritto ad una procreazione cosciente e responsabile, a cui si ricollega anche la legge n. 194, grazie alla quale è stato istituito e disciplinato l’aborto nel nostro paese. La nostra Repubblica tutela l’infanzia secondo gli stessi principi presenti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sintetizzati nell’articolo 24, dedicato ai Diritti del bambino. La politica di intervento pubblico nei confronti dei giovani trova svolgimento nell’art. 34, con riferimento ai figli capaci e meritevoli nello studio che, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

The Republic shall safeguard health as a fundamental right of the individual and as a social interest and shall guarantee free medical care to the indigent.

No one shall be forced to undergo medical treatment unless provided for by law. In no case shall the law violate the limits imposed by respect for the natural person.

La salute, in quanto indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionali, costituisce un diritto fondamentale, la cui lesione impone il risarcimento del danno: tutti hanno diritto ad essere curati, anche se non tutti hanno diritto a cure gratuite, destinate esclusivamente agli indigenti, cioè a coloro che non sono in grado di far fronte economicamente alle cure indispensabili per la proprie salute (il termine “indigenti” non viene qui adoperato come sinonimo di “poveri”). Viene escluso qualsiasi obbligo a curarsi, viene, al contrario, affermato il diritto a non essere curati, se non nei casi previsti dalla legge (ad esempio, vaccinazioni obbligatorie per prevenire malattie infettive, oppure provvedimenti di cura e di isolamento per soggetti portatori di malattie contagiose). Va, quindi, considerata lecita l’eutanasia passiva consensuale, cioè il rifiuto espresso dal paziente, capace di intendere e di volere e adeguatamente informato, di prolungare le cure mediche, lasciando che la malattia prosegua nel suo decorso naturale. Più complesso è il caso in cui il paziente non sia più in grado di intendere e di volere e, quindi, in grado di pronunciarsi sul suo diritto ad essere curato. Tuttavia, anche recenti sentenze della Magistratura hanno precisato che il giudice può autorizzare la disattivazione di apparecchi che tengono in vita il paziente in coma quando vi sia la prova certa che il malato abbia o avrebbe dato il proprio consenso e quando la condizione di stato vegetativo sia irreversibile. Il diritto alla salute coincide, tradizionalmente, col diritto al rispetto dell’integrità fisica dell’individuo; ma nella concezione solidaristica della Costituzione esso comporta anche il diritto all’assistenza sanitaria: infatti, con la riforma sanitaria del 1978, l’istituzione del servizio sanitario nazionale ha esteso l’obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non solo agli indigenti, ma anche a tutta la popolazione. La protezione della salute, intesa come diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche, è stata inserita anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Va infine osservato che il diritto alla salute comporta anche il diritto alla salubrità dell’ambiente, poiché la prevenzione di varie patologie impone di eliminare le cause dell’inquinamento ambientale.

Art. 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

The arts and sciences are free, as shall be their teaching.

The Republic shall lay down general provisions for education and shall establish state schools for all levels and grades.

Public and private bodies shall have the right to establish schools and educational institutions at no cost to the State.

The law, in establishing the rights and obligations for non-state schools requesting equal status with state schools, shall ensure that they enjoy full liberty and offer their pupils educational conditions equivalent to those afforded to pupils in state schools.

A state examination is prescribed for admission to and graduation from the various school levels and grades and to qualify for a profession.

Institutions of higher learning, universities and academies, shall have the right to adopt autonomous by-laws within the limits set forth by the laws of the State.

Il principio fondamentale, che ispira tutta la disciplina costituzionale della scuola, è quello della libertà d’insegnamento. La Costituzione mostra di considerare essenziale per la democrazia il pluralismo ideologico, che va garantito innanzi tutto nella scuola, intesa come istituzioneautenticamente laica, consentendo così ai docenti la possibilità di scegliere come e cosa insegnare, pur nel rispetto di parametri generali fissati per legge. La libertà d’insegnamento si collega, pertanto, alla libertà di manifestare il proprio pensiero, alla libertà di professare qualunque tesi o teoria venga ritenuta degna di accettazione, alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno adottare. Questo principio trova una formulazione pressoché identica nell’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Con la legge n. 59 del 15. 3. 1997 e col successivo D.P.R. n. 275 dell’8.3.1999 a tutte le istituzioni scolastiche sono state attribuite personalità giuridica e autonomia finanziaria, organizzativa e didattica, mentre spetta sempre allo Stato definire i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione. Perciò allo Stato compete la predisposizione dei mezzi di istruzione, attraverso l’emanazione di norme di carattere generale e l’istituzione di scuole. Tuttavia, l’istruzione non è materia riservata esclusivamente allo Stato, dal momento che la Costituzione garantisce il pluralismo nel sistema educativo stesso, prevedendo la contemporanea esistenza di due tipi di scuole: statali e non statali. Accanto alla libertà d’insegnamento si colloca, quindi, la libertà della scuola, cioè la libertà dei privati di istituire scuole caratterizzate da peculiari orientamenti educativi, culturali e religiosi. Va, comunque, segnalato che la libera gestione dell’istruzione non deve comportare impegni di spesa da parte dello Stato. Con la legge n. 62 del 10. 3. 2000 sulla parità scolastica è stato delineato un nuovo sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private nonché da quelle degli enti locali. Tali scuole ottengono la parità purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, corrispondano agli ordinamenti generali dell’istruzione e accolgano chiunque richieda di iscriversi, compresi alunni e studenti portatori di handicap. Le scuole paritarie godono di piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico, fermo restando che l’insegnamento dei docenti dev’essere improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

School shall be open to everyone.

Primary education, which is provided for at least eight years, shall be compulsory and free.

The able and the deserving, including those without adequate financial resources, shall have the right to attain the highest levels of education.

The Republic shall make this right effective by means of grants and scholarships, allowances to families and other benefits, which shall be assigned through competitive examinations.

Affermare che “la scuola è aperta a tutti” significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione (per esempio tra cittadini italiani e stranieri) nell’accesso ai saperi e nel diritto all’istruzione. Ne deriva, come conseguenza, la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo perché la scuola sia concretamente accessibile a tutti e l’istruzione sia generalizzata. L’istruzione inferiore (scuole elementari e medie) prevede la frequenza obbligatoria (cosiddetta “scuola dell’obbligo”) per garantire a tutti uno standard culturale minimo; essa, inoltre, è gratuita per consentire l’accesso generalizzato, senza alcuna discriminazione di ordine sociale. Va osservato che al dovere dello Stato di istituire, su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado, corrisponde un diritto all’istruzione dei cittadini. Nel caso della scuola dell’obbligo, tale diritto implica anche il dovere di istruirsi. Il diritto all’istruzione è garantito anche dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Anche la Carta europea sancisce la gratuità e l’obbligatorietà del diritto qui tutelato, affiancandovi, inoltre, anche il diritto all’accesso alla formazione professionale e continua, che il nostro ordinamento tutela separatamente, al successivo art. 35.

  • TITLE III – Economic Rights and Duties (Arts. 35-47)

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

The Republic shall protect labour in all its forms and practices.

It shall provide for the training and advancement of workers.

It shall promote and encourage accords and international organisations whose aim it is to establish and regulate labour rights.

It shall acknowledge the freedom to emigrate, save for the obligations set out by law in the general interest, and shall safeguard Italian workers abroad.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Workers have the right to a remuneration proportional to the quantity and quality of their work and, in any case, sufficient to ensuring them and their families a free and dignified existence.

The law shall establish the maximum daily working hours.

Workers shall have the right to a weekly rest day and paid annual holidays, which they cannot waive.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Working women shall have the same rights and, the work being equal, the same remuneration as working men. Working conditions must allow women to fulfil their essential role in the family and ensure specific appropriate protection for the mother and child.

The law shall establish the minimum age for paid work.

The Republic shall safeguard juvenile labour by means of specific measures and shall guarantee them, the work being equal, the right to equal pay.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Every citizen unable to work and lacking the necessary means of subsistence shall have the right to maintenance and social support.

Workers shall have the right to envisaged and assured adequate means for their subsistence needs in the event of an accident, illness, disability, old age and involuntary unemployment.

The unfit and disabled shall have the right to education and vocational training.

The duties set forth in this article shall be performed by bodies and institutions established or supported by the State.

Private healthcare shall have the right to operate freely

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 39

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Trade unions shall have the right to organise themselves freely.

No obligations shall be imposed on trade unions other than registration at local or central offices, according to the provisions of law.

A condition for registration of trade unions is that their by-laws set forth their internal organisation on a democratic basis.

Registered trade unions have legal status. They may, through a unified representation proportional to their membership, enter into collective labour contracts which shall be mandatory for all persons belonging to the industry referred to in the contract.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

The right to strike shall be exercised in compliance with the law.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Private economic enterprise shall have the right to operate freely.

It cannot be carried out in conflict with social utility or in such a manner as may harm health, the environment, safety, liberty and human dignity.

The law shall determine appropriate programmes and checks to ensure that public and private economic enterprise activity be directed at and co-ordinated for social and environmental purposes.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Property may be public or private. Economic assets belong to the State, to bodies or to private persons.

Private property is acknowledged and guaranteed by the law, which determines the manner by which it may be acquired and enjoyed as well as its limitations so as to ensure its social function and make it accessible to all.

Private property may, in the cases provided for by the law and with provisions for compensation, be expropriated for reasons of general interest.

The law shall establish the regulations and limits of legitimate and testamentary succession and the rights of the State in matters of inheritance. 

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

For purposes of general utility the law may reserve from the outset or transfer, by means of expropriation and payment of compensation, to the State, public bodies or communities of workers or users, specific enterprises or categories of enterprises related to essential public services, energy sources or monopolistic situations and which are of primary public interest.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

For the purpose of securing the rational capitalization of land and establishing equitable social relationships, the law shall impose obligations on and limitations to the private ownership of land; it sets limitations to the size of holdings depending on the regions and agricultural areas; it shall promote and impose land reclamation, the conversion of large agricultural estates and the reorganisation of crop production units; it assists small and medium-sized holdings.

The law shall make provisions in favour of mountainous areas.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

The Republic acknowledges the social function of co-operation of a mutualistic, non-speculative nature. The law shall promote and favour it through appropriate means and, through suitable checks, ensures its character and scope.

The law shall safeguard and promote artisanal work.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

For the economic and social betterment of labour and in accordance with production requirements, the Republic shall acknowledge the rights of workers to take part in the management of companies, in the manner and within the limits set forth by law.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

The Republic shall encourage and safeguard savings in all forms; it shall regulate, co-ordinate and monitor the provision of credit.

It shall promote the investment of private savings in the purchase of housing and of worker-owned farms, as well as direct and indirect investment in the shares in the country’s large productive concerns.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

  • TITLE IV – Political Rights and Duties (Arts.48-54)

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

All citizens, male and female, who are of legal age, shall have the right to vote.

Votes shall be personal and equal, free and secret. Voting shall be a civic duty.

The law shall establish the requirements and manner by which citizens residing abroad may exercise their right to vote and shall guarantee its effectiveness. To this end, a Foreign constituency shall be established for elections to the Chambers of Parliament; the number of seats of such constituency is set forth in a constitutional provision according to criteria set forth by law.

The right to vote cannot be restricted save for civil incapacity or as a consequence of an irrevocable penal sentence or in cases of moral unworthiness as determined by law.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

All citizens shall have the right to associate freely in political parties to contribute to determining national policies through democratic means.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

All citizens shall have the right to present petitions to both Chambers to request legislative measures or to express collective needs

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 51

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

All citizens of either sex shall be eligible for public office and for elective positions on equal terms, according to the conditions set forth by law. To this end, the Republic shall adopt specific measures to promote equal opportunities between women and men.

The law may, for the purposes of access to public offices and elected positions, recognise Italians who are not resident in the Republic as equal to citizens.

Any person elected to public office shall be entitled to the time needed to perform that function and to retain previously held employment.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

The defence of the Fatherland is the sacred duty of every citizen.

Military service shall be compulsory within the limits and in the manner set forth by law.

The fulfilment thereof shall not prejudice a citizen’s employment, nor the exercise of their political rights. The organisation of the armed forces shall be based on the democratic spirit of the Republic.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Every person shall contribute to public expenditure in proportion with their ability to pay.

The taxation system shall be based on a progressive rate.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

All citizens shall have the duty to be loyal to the Republic and to comply with its Constitution and laws.

Citizens who hold public office have the duty to perform their functions with discipline and honour, taking an oath in the cases set forth by law.

Italy is a Democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.